IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  a  carico  di  Colonna
 Domenico,  Reale Ilario e Ciaramidaro Marcello, imputati dei reati di
 cui agli artt. 307 e 341 c.p.;
   Preso atto dell'eccezione di incompatibilita'  ex  art.  34  c.p.p.
 od,  in  subordine  della  questione  di legittimita' costituzionale,
 relativa  ai  giudici  E.  Sceberras  e  C.  Baratta,  sollevata  dal
 difensore  del  Colonna  in  riferimento  alla  sentenza  della Corte
 costituzionale n. 155 del 13/20 maggio 1996,  per  avere  gli  stessi
 costituito  il  collegio  che  ha  revocato  la misura del divieto di
 espatrio nei confronti del suo assistito;
   Ritenuto che la ratio di tale sentenza e' quello della salvaguardia
 della imparzialita' del giudice onde evitare che lo stesso, che abbia
 in  precedenza  deciso  su  misure cautelari applicate ad un imputato
 possa poi successivamente, anche se facente  parte  di  un  collegio,
 giudicare nel merito, in ordine alla posizione dello stesso imputato;
   Ritenuto  che,  sebbene  la suddetta sentenza parli di diverse fasi
 del giudizio, non e'  da  escludere  che  la  incompatibilita'  possa
 riguardare  i  giudici del dibattimento che, nella fase introduttiva,
 abbiano disposto su una misura cautelare di un imputato, in quanto ai
 fini della pronuncia di un siffatto provvedimento e'  necessario  che
 gli  stessi  abbiano  valutato  gli  atti precedentemente emessi allo
 scopo  di  rinvenire  quegli  elementi  nuovi  e  modificati  atti  a
 giustificare la loro decisione;
   Considerato  che,  alla  luce  di  quanto sopra esposto, non appare
 manifestamente infondata la questione d'illegittimita' costituzionale
 sollevata dal difensore dell'imputato Colonna,  dell'art.  34  c.p.p.
 in  riferimento  agli artt. 3 e 24, comma secondo della Costituzione,
 nella parte in cui non prevede la incompatibilita'  del  giudice  del
 dibattimento  che  abbia  esaminato,  nella  fase  introduttiva dello
 stesso, la richiesta relativa ad una misura cautelare.