IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale a carico di Colonna Domenico, Reale Ilario e Ciaramidaro Marcello, imputati dei reati di cui agli artt. 307 e 341 c.p.; Preso atto dell'eccezione di incompatibilita' ex art. 34 c.p.p. od, in subordine della questione di legittimita' costituzionale, relativa ai giudici E. Sceberras e C. Baratta, sollevata dal difensore del Colonna in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 13/20 maggio 1996, per avere gli stessi costituito il collegio che ha revocato la misura del divieto di espatrio nei confronti del suo assistito; Ritenuto che la ratio di tale sentenza e' quello della salvaguardia della imparzialita' del giudice onde evitare che lo stesso, che abbia in precedenza deciso su misure cautelari applicate ad un imputato possa poi successivamente, anche se facente parte di un collegio, giudicare nel merito, in ordine alla posizione dello stesso imputato; Ritenuto che, sebbene la suddetta sentenza parli di diverse fasi del giudizio, non e' da escludere che la incompatibilita' possa riguardare i giudici del dibattimento che, nella fase introduttiva, abbiano disposto su una misura cautelare di un imputato, in quanto ai fini della pronuncia di un siffatto provvedimento e' necessario che gli stessi abbiano valutato gli atti precedentemente emessi allo scopo di rinvenire quegli elementi nuovi e modificati atti a giustificare la loro decisione; Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, non appare manifestamente infondata la questione d'illegittimita' costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato Colonna, dell'art. 34 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo della Costituzione, nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia esaminato, nella fase introduttiva dello stesso, la richiesta relativa ad una misura cautelare.